STATUTO DEL PARTITO POPOLARE DEMOCRATICO DI GORDOLA

 

  1. DISPOSIZIONI GENERALI

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SCOPO

Sotto la denominazione di Partito popolare democratico di Gordola (in seguito PPDG) è costituita un'associazione politica ai sensi degli art. 60 ss. CCS avente per scopo:

- la diffusione e la difesa dei principi politici, economici, sociali, culturali e programmatici del Partito Democratico Cristiano Svizzero e del Partito Popolare Democratico Ticinese

- la tutela ed il promovimento degli interessi dell'uomo in senso individuale e sociale per favorire lo spirito di solidarietà e di gruppo

Possono far parte del PPDG tutti i cittadini domiciliati a Gordola che accettano il presente statuto.

ART. 2 ORGANI

Gli organi del PPDG sono:

- L'Assemblea

- L'Ufficio presidenziale

- La Direttiva

- il Comitato

 

  1. ASSEMBLEA

 

ART. 3 COMPOSIZIONE

L'Assemblea è costituita dagli aderenti del PPDG e rappresenta l'organo sovrano dello stesso.

Essa determina il programma e gli indirizzi della politica comunale.

ART. 4 COMPETENZE

Sono di competenza de II' Assemblea:

a) la nomina entro il mese di novembre successivo alle elezioni comunali del Presidente sezionale e dei membri non di diritto della Direttiva e del Comitato.

b) la ratifica, su proposta della Direttiva, dei candidati per le elezioni del Consiglio Comunale, del Municipio e del Gran Consiglio, nonché dei delegati negli organi distrettuali e cantonali del Partito.

ART. 5 CONVOCAZIONE

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria, durante la quale gli aderenti saranno orientati sulla situazione politica Comunale e sull'attività svolta nei diversi consessi. L'Assemblea viene convocata straordinariamente quando la Direttiva lo riterrà opportuno o quando almeno 50 aderenti ne facciano domanda scritta indicandone le trattande; la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni.

L'Assemblea è convocata dalla Direttiva mediante pubblicazione su II' organo ufficiale del Partito e/o in altro modo adeguato.

ART. 6 FUNZIONAMENTO

Un' Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti solo sugli oggetti iscritti nella lista delle trattande, approvata all'inizio della riunione.

Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza degli intervenuti, ad eccezione della modifica del presente statuto e dello scioglimento del!' Associazione per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

 

  1. UFFICIO PRESIDENZIALE

 

ART. 7 COMPOSIZIONE

L'Ufficio presidenziale si compone di 4 membri:

a) Il Presidente

b) Il vice presidente

c) il(la) segretario(a)

d) il cassiere.

ART. 8 COMPETENZE

L'Ufficio presidenziale promuove e coordina l'attività di tutti gli organi del Partito e ne cura la gestione amministrativa. Esso si riunisce su richiesta del Presidente.

 

  1. DIRETTIVA

 

ART. 9 COMPOSIZIONE

La Direttiva è composta, oltre che dai membri di diritto, da 5 a 1 O membri. Sono membri di diritto:

a) il Presidente

b) i rappresentanti in Municipio

c) il capogruppo in Consiglio Comunale

d) un rappresentante del Movimento Giovanile e di ogni altra associazione riconosciuta

ART. 10 COMPETENZE

La Direttiva è l'organo esecutivo del Partito e ne cura l'organizzazione.

Essa determina l'atteggiamento del Partito sui singoli problemi della politica comunale, nel quadro del programma e dello statuto, nonché delle decisioni dell'Assemblea. Essa vigila e promuove l'interesse generale del Partito, mantiene il contatto con i suoi rappresentanti in Consiglio Comunale e con le associazioni riconosciute, dirige e coordina l'attività delle diverse commissioni del Partito.

Per meglio realizzare i propri scopi, la Direttiva potrà avvalersi della collaborazione dei responsabili delle commissioni permanenti previste all'art. 16 ed istituire commissioni speciali i cui responsabili potranno essere nominati anche fuori dal suo seno.

ART. 11 NOMINE

La Direttiva nomina:

a) i membri dell'Ufficio presidenziale, escluso il Presidente

b) i responsabili delle commissioni speciali

ART. 12 DESIGNAZIONI

La Direttiva designa i candidati per le elezioni del Consiglio Comunale, Municipio e del Gran Consiglio da sottoporre per ratifica all' Assemblea. Essa designa inoltre il candidato alla carica di sindaco, di membro in seno al Circolo della Navegna, i delegato per il Comitato cantonale nonché i candidati alle cariche che non siano da designare da altri organi del Partito.

ART. 13 CONVOCAZIONI

La Direttiva si riunisce di regola una volta al mese. Può inoltre venir convocata straordinariamente su richiesta del Presidente o di almeno tre membri. Le convocazioni saranno fatte mediante avviso personale.

ART. 14 DECISIONI

Salvo disposizione contraria, le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Su temi particolari, la Direttiva potrà invitare alle sedute, con voto semplicemente consultivo, altri aderenti del Partito.

 

  1. COMITATO

 

ART. 15 COMPOSIZIONE

Il Comitato si compone:

a) dei membri dell'Ufficio presidenziale

b) dei membri della Direttiva

c) dei responsabili delle commissioni permanenti e speciali

ART. 16 COMMISSIONI PERMANENTI E SPECIALI

Vengono istituite le seguenti commissioni permanenti:

a) Manifestazioni

b) Relazioni pubbliche

c) Informazione

d) Sociale

e) Sede - archivio - finanze

La direttiva ha inoltre la facoltà di istituire commissioni speciali su problemi specifici riguardanti l'attività del Partito.

ART. 17 CONVOCAZIONE

Il comitato viene convocato dal Presidente, se del caso su richiesta specifica della direttiva o dei responsabili delle commissioni di cui all'art. 16.

Se il Presidente lo riterrà opportuno, la convocazione potrà essere limitata, a seconda delle esigenze, a determinati responsabili di commissioni.

Le convocazioni saranno fatte mediante avviso personale-

ART. 18 COMPETENZE

Il Comitato collabora con l'Ufficio presidenziale e con la Direttiva nell'adempimento delle rispettive mansioni come pure nell'opera di formazione politica degli aderenti e simpatizzanti del PPD.

 

  1. GRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

 

ART. 19

Il Gruppo in consiglio comunale è formato da tutti gli eletti in seno al legislativo sotto le liste del PPDG; esso deve attenersi al programma del Partito e all'indirizzo generale stabilito dai competenti organi statutari.

All'inizio del quadriennio il Gruppo in consiglio comunale elegge un proprio capogruppo, il quale ha il compito di coordinare l'attività del gruppo mantenendo stretto contatto con i Municipali, il Presidente e la Direttiva, ed eventualmente un segretario.

 

  1. ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

 

ART. 20

Il Movimento Giovanile sezione di Gordola è l'unica associazione riconosciuta dal PPDG; essa nomina i propri rappresentanti in seno agli organi del Partito previsti dai presenti statuti.

Altre associazioni potranno essere riconosciute dal PPDG qualora esse dichiarino di accettare il programma del Partito ed il relativo statuto; la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata alla Direttiva che si pronuncerà in merito con una decisione formale.

 

  1. DIVERSI

 

ART. 21

Chi ricopre, su designazione del Partito, cariche retribuite, è tenuto al versamento di un contributo personale alla sezione.

Le modalità di finanziamento e l'ammontare dei contributi saranno stabiliti dalla Direttiva.

Le entrate della sezione possono altresì essere costituite da liberalità.

ART. 22 TAVOLE ROTONDE E SERATE INFORMATIVE

Nell'intento di coinvolgere attivamente nella politica comunale gli aderenti e i simpatizzanti, la Direttiva organizza tavole rotonde e serate informative, durante le quali verrà data la possibilità ai partecipanti di dibattere apertamente temi di interesse generale. La convocazione avverrà mediante pubblicazione sull'organo ufficiale del Partito e/o avviso personale.

ART. 23 DIRITTI DEGLI ADERENTI

Per le elezioni Comunali e Cantonali gli aderenti, almeno trenta giorni prima della presentazione delle liste, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro proposte per i candidati direttamente ed esclusivamente al Presidente della sezione.

ART. 24 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

I membri del partito che rivestono cariche pubbliche o di Partito hanno l'obbligo di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all'attività degli stessi. La violazione di tali obblighi, senza plausibile giustificazione, è passibile di sanzioni disciplinari da parte della Direttiva, che vanno dall'ammonimento all'espulsione dal Partito. Contro queste decisioni è dato ricorso entro 1 5 giorni dalla notifica al Comitato cantonale.

ART.25 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli impegni contratti il PPDG risponde esclusivamente con il patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità degli aderenti. Ogni divergenza che dovesse sorgere in merito all' interpretazione del presente statuto, come pure di ogni questione non contemplata dallo stesso, sarà risolta da un collegio arbitrale designato dalla Direttiva cantonale.

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Il presente statuto, che annulla e sostituisce quello attualmente in vigore, è stato approvato all'assemblea generale del 3 giugno 1993

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